Statuto dell'Associazione Cuochi Lecco e Provincia
Articolo 1
E' costituita un'associazione denominata:
Associazione Cuochi Lecco e Provincia con sede
in Valmadrera, Via 1° Maggio N°8.
Articolo 2
L’Associazione non ha scopo di lucro, è
retta dalle norme dello statuto e, per quanto
non in esso non contemplato, dalle norme dal Codice
Civile per le associazioni.
Articolo 3
E’ un organismo avente carattere apolitico
e apartitico
L’associazione si propone:
- di raccogliere ed unificare, intorno ad essa,
i cuochi ed i giovani delle scuole alberghiere
in genere per dare vita ad uno spirito unitario
di categoria al fine di raggiungere un maggior
prestigio ed una migliore condizione sociale di
creare con ogni mezzo, occasione ed incontri,
di dibattiti sui problemi della categoria, con
riunioni, assemblee e congressi ,locali, nazionali
e internazionali, sia direttamente, sia tramite
la stampa e le pubbliche manifestazioni, alla
qual cosa saranno sollecitati tutti gli organi
di informazione e di competenza gia esistenti
approfondire le conoscenze tecniche del settore
di cucina ed alberghiero, quale premessa di una
qualificazione professionale che si adegui ai
temi ed alle necessità nazionali ed internazionali
evidenziare, mediante manifestazioni, concorsi,
premi e simili, l’attività meritoria
dei cuochi, le loro capacità ed il loro
spirito di iniziativa, vivificando cosi l’associazione,al
fine di far meglio conoscere in quale misura essa
attribuisce allo sviluppo turistico ed alla fama
della nostra
cucina nel mondo.
- istituire corsi di addestramento e perfezionamento
e prestare la sua assistenza alle scuole alberghiere
in genere,al fine di diffondere maggiormente la
conoscenza specifica del settore; curare la stampa
e la diffusione di materiale professionale attraverso
la pubblicazione di guide, depliant ecc.; compiere
tutte le operazioni finanziarie immobiliari e
mobiliari comunque necessarie al raggiungimento
dello scopo sociale.
Articolo 4
I soci si suddividono in: Effettivi, Allievi e
Benemeriti.
- Possono essere soci effettivi tutti coloro che
esercitano o hanno
esercitato la professione del cuoco come prima
attività lavorativa.
- Possono essere soci allievi tutti gli iscritti
delle scuole alberghier
di ogni ordine e grado. I soci allievi possono
partecipare alle attività
sociali della associazione; gli stessi non sono
ammessi ad alcuna partecipazione attiva nell’amministrazione
dell’associazione, possono peraltro
partecipare come uditori, con possibilità
di intervenire ai
dibattiti nelle riunioni dei soci.
- Possono essere soci benemeriti tutti coloro
che per particolare sensibilità contribuiscono
all’attività dell’associazione;
i soci benemeriti non sono ammessi ad alcuna attività
amministrativa ma possono partecipare come uditori
alle riunioni dell’associazione.
Articolo 5
Per diventare soci occorre presentare domanda
scritta o verbale al comitato Direttivo, il quale
deciderà in merito senza obbligo di motivazione.
Con la predetta domanda l’aspirante si deve
impegnare ad accettare le norme del Presente statuto,
le finalità dell’Associazione nonché
a prestare se richiesto, la sua opera per il raggiungimento
degli scopi sociali.
Articolo 6
La qualità di associato è personale
e non è trasferibile né per atto
tra vivi ne per causa di morte. Gli associati
ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo
comune e, in caso di dimissione, recesso, esclusione
o morte, essi non possono pretendere alcunché
dalla Associazione, ne pretendere la restituzione
dei contributi versati.
Articolo 7
La qualità di associato si perde per dimissioni,
morte, per recesso ovvero per esclusione. L’esclusione
è deliberata dal Comitato Direttivo con
la maggioranza dei due terzi per i seguenti motivi:
inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni
adottate dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo
nell’ambito della specifica competenza per
ciascun organo; gravi inadempienze dell’associato
che risultino in contrasto con gli scopi perseguiti
dall’Associazione.
Articolo 8
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea degli associati effettivi
b) il Comitato Direttivo
Articolo 9
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
a) L’assemblea si riunisce almeno una volta
all’anno, entro il 30 aprile, su invito
del comitato Direttivo mediante comunicazione
scritta diretta a ciascuno degli associati effettivi
o mediante affissione in bacheca, esposta al pubblico,
dell’avviso di convocazione contenente l’ordine
del giorno almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’Assemblea.
b) Si riunisce in via straordinaria quando ne
facciano richiesta almeno un terzo dei soci effettivi
o quando il comitato direttivo lo ritenga necessario.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti
e, in prima convocazione,con la metà degli
associati. In seconda convocazione la deliberazione
è valida qualunque sia il numero degli
associati presenti. L’Assemblea potrà
essere convocata anche al di fuori della sede
sociale, purché nell’ambito della
Provincia di Lecco.
Articolo 10
L’Assemblea delibera sul programma annuale
dell’attività sociale, sul bilancio
preventivo e consuntivo predisposti dal Comitato
Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo
e su quanto altro demandato ad essa per legge
o per statuto.
Articolo 11
Hanno diritto al voto in Assemblea gli associati
effettivi, iscritti da almeno tre mesi ed in regola
con il versamento della quota associativa annuale.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea
in forza di delega scritta. Ciascun associato
non può rappresentare più di un
altro associato.
Articolo 12
L’Assemblea è presieduta dal Presidente
del Comitato Direttivo o, in caso di sua mancanza
o impedimento, dal vice Presidente; in assenza
o impossibilità anche da parte di questo
ultimo, da un associato effettivo eletto dai convenuti.
Il Presidente nomina, se necessario, due scrutatori.
Spetta inoltre al Presidente il potere di verificare
il diritto di intervento e la regolarità
delle deleghe, nonché di stabilire le modalità
di voto la regolarità dei voti espressi.
Articolo 13
Il Comitato Direttivo è composto da sette
a quindici membri ed elegge nel proprio ambito
un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
I membri del Comitato Direttivo durano in carica
tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico
è gratuito. I primi membri del Comitato
Direttivo vengono eletti nell’atto costitutivo.
Articolo 14
Il Comitato Direttivo è investito dei più
ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
per la gestione dell’Associazione; da attuazione
al programma annuale approvato dall’Assemblea,
raccoglie le proposte provenienti dalla stessa
rendendo annualmente conto della gestione finanziaria
e delle attività svolte; stabilisce altresì
annualmente e con parere insindacabile le modalità
concrete di svolgimento e di realizzazione delle
attività dell’Associazione.
Articolo 15
Il Comitato Direttivo viene riunito, su iniziativa
del Presidente, mediante convocazione, anche verbale,
almeno tre giorni prima di quello fissato per
la riunione. Anche in mancanza di convocazione
saranno considerate valide le riunioni alle quali
partecipino tutti i componenti. Il Comitato Direttivo,
riunito validamente con la presenza di due terzi
dei suoi membri, delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Articolo 16
La rappresentanza legale dell’Associazione
spetta al Presidente del Comitato Direttivo e,
in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.
Articolo 17
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito: dalle quote associative, dagli ulteriori
contributi degli associati o di terzi, dai beni
acquistati con detti contributi o ricevuti in
donazione.
Articolo 18
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre
di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura
di ogni esercizio il comitato Direttivo sottopone
all’Assemblea il relativo rendiconto.
Articolo 19
La durata della Associazione è fissata
fino al 2050, ma potrà essere prorogata
con deliberazione dell’Assemblea a maggioranza
dei due terzi degli associati. Per deliberare
lo scioglimento anticipato dell’Associazione
nonché la devoluzione del patrimonio residuo
occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati effettivi.
Articolo 20
Per apportare midifiche od integrazioni al presente
statuto occorrerà una deliberazione assembleare
adottata con la presenza ed il voto di almeno
il 51% degli associati effettivi.
Firmato:
Castelli Ferruccio, Achler Paolo, Famularo Felice,
Amati Domenico, Albani Alberto, Galbiati Ettore,
Cavalli Davide Davide Antonio, Cantoni Giovanni,
Venuti Massimo, Ottaviano Anselmo Nuzzo.